Sequestro internazionale di minori

Si parla di sottrazione internazionale quando un minore avente la residenza abituale in un determinato Stato è condotto in un altro Stato senza il consenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, che comprende il diritto di determinare il luogo di residenza abituale del minore. Alla sottrazione è equiparato il trattenimento del minore in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, senza il consenso del genitore o di altro soggetto titolare dell’affidamento.
Per proteggere i minori e risolvere le controversie derivanti dall’illecito trasferimento in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, sono state stipulate convenzioni internazionali che definiscono regole applicabili in tutti gli Stati aderenti. La convenzione di specifico riferimento è la Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

La Convenzione dell’Aia del 1980 si applica nelle relazioni tra gli Stati che l’hanno firmata o vi hanno aderito, e la Tunisia non è tra gli Stati firmatari o che hanno ad essa aderito. La sottrazione o il trattenimento del minore in Tunisia è, purtroppo, un evento piuttosto frequente, soprattutto quando il minore è figlio di una coppia mista.
Nonostante, infatti, il provvedimento di affido e di custodia pronunciato dal Tribunale, e qualora il domicilio abituale sia in un Paese diverso dalla Tunisia, per il genitore tunisino (soprattutto il padre) è possibile far viaggiare con sé il figlio minore con il semplice passaporto tunisino, non essendo richiesto il consenso della madre.
Una volta trattenuto in Tunisia il minore non potrà essere riportato nel Suo Paese di abituale residenza, anche se il Tribunale di quest’ultimo si è pronunciato in termini di affido, senza il consenso del genitore tunisino il quale, nelle more, avrà la custodia esclusiva del minore. Al ine di poter, quindi, far rientrare il minore è necessario adire il Tribunale in Tunisia rappresentando la vicenda e chiedendo di emettere un provvedimento che confermi l’affido al genitore straniero e l’autorizzazione al rientro del minore. Tale provvedimento potrà essere emesso in favore del genitore straniero purchè il Tribunale constati che sia nel primario interesse del minore. Nelle more della decisione giudiziale il Giudice provvederà ad emettere il provvedimento temporaneo di custodia e a regolare il diritto di visita del genitore non collocatario in base al diritto tunisino e, di conseguenza, sarà concessa soltanto ove si stabilisca la dimora abituale in Tunisia.
Lo studio ha dovuto affrontare numerosi casi al fianco delle Ambasciate e a tutela dei diritti dei genitori privati arbitrariamente dei propri figli ed ha con successo ottenuto provvedimenti di affido esclusivo in favore dei genitori stranieri proponendo al Giudice soluzioni condivisibili e nell’interesse dl minore nel rispetto della tradizione culturale e religiosa del genitore tunisino, che il Tribunale tunisino tiene a salvaguardare.
Questo tipo di procedimenti necessitano di una assistenza ad hoc, che vada oltre la conoscenza delle norme e del diritto, o della lettura dei provvedimenti stranieri alla luce della teorica possibilità che gli stessi siano riconosciuti dai Tribunali tunisini.
Lo studio ha elaborato una strategia diretta a superare l’ostacolo posto dal Tribunale tunisino circa il mancato riconoscimento diretto dei provvedimenti italiani relativi ai minori, in quanto ordinanze modificabili e non provvedimenti definitivi assimilabili alle sentenze straniere il cui riconoscimento è previsto dalla Convenzione bilaterale Italia-Tunisia ed è un punto di riferimento per la risoluzione di tali questioni.

PROFESSIONISTI DI RIFERIMENTO

Bousetta Chayma
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Sede: Tunisia

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