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La sentenza di divorzio viene trascritta nel registro di stato civile e, in base al diritto tunisino, la moglie divorziata non può risposarsi se non dopo aver osservato un termine minimo di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
La sentenza di divorzio pronunciata in Tunisia può essere riconosciuta ed eseguita negli ordinamenti stranieri in base alle Convenzioni internazionali in materia sottoscritte dagli Stati interessati.
In particolare, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione bilaterale tra l’Italia e Tunisia, sottoscritta il 15 novembre 1967 a Roma, relativa all’assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali, e all’estradizione, le sentenze rese dalle autorità giurisdizionali in Italia o in Tunisia, comprese quelle di divorzio, hanno l’efficacia di cosa giudicata sul territorio dell’altro Paese, se esse rispondono alle seguenti condizioni:
– la decisione sia stata pronunciata da una giurisdizione competente ai sensi della stessa Convenzione (art. 4), salvo rinuncia espressa degli interessati a tale giurisdizione nei limiti in cui tale rinuncia è ammessa;
– la parte soccombente sia comparsa o sia stata regolarmente citata;
– la decisione abbia acquistato l’efficacia di cosa giudicata secondo la legge del Paese in cui è stata pronunciata;
– la decisione non sia contraria all’ordine pubblico del Paese nel quale si chiede l’esecuzione; inoltre, non sia contraria ad una decisione giudiziaria pronunciata in detto Paese e possiede, nei confronti di quest’ultimo, l’autorità di cosa giudicata;
– nessuna giurisdizione dello Stato richiesto sia stata investita da una istanza fra le stesse parti e sul medesimo oggetto, anteriormente all’introduzione della domanda avanti alla giurisdizione che ha pronunciato la decisione di cui si chiede l’esecuzione.
La competenza dell’autorità giurisdizionale dello Stato, nel quale la decisione è stata pronunciata, è fondata nei seguenti casi:
– quando, trattandosi di un’azione personale o mobiliare, il convenuto, o uno dei convenuti, era domiciliato o residente nel detto Stato al momento della notificazione dell’atto introduttivo della domanda;
– quando il convenuto, avendo uno stabilimento commerciale o industriale, o una succursale nello Stato dove la decisione è stata pronunciata, vi era stato citato per una controversia attinente all’esercizio dello stabilimento o della succursale;
– quando si tratta di una controversia concernente lo stato, la capacità o i rapporti di famiglia tra cittadini dello Stato in cui la decisione è stata pronunciata;
– quando si tratta di una controversia concernente la successione di un cittadino dello Stato in cui la decisione è stata pronunciata o una successione aperta nel detto Stato;
– quando si tratta di una controversia concernente beni situati nello Stato in cui la decisione è stata pronunciata;
– quando si tratta di una domanda concernente obbligazioni sorte o da eseguirsi nel territorio dello Stato in cui la decisione è stata pronunciata;
– in ogni altro caso in cui la competenza è prevista da altra convenzione in vigore tra i due Stati contraenti, o è fondata secondo le regole sulla competenza giudiziaria internazionale ammesse dalla legislazione dello Stato in cui la decisione è fatta valere.
Tali disposizioni non si applicano alle decisioni concernenti controversie per le quali il diritto dello Stato richiesto riconosce come esclusivamente competenti le proprie giurisdizioni, o quelle di uno Stato terzo.
Anche al contrario, e per l’effetto della medesima Convenzione bilaterale, è possibile riconoscere ed eseguire una sentenza straniera in Tunisia e, in caso di divorzio (non anche di separazione che non è un istituto esistente nell’ordinamento giuridico), sarà possibile trascrivere la sentenza straniera nello stato civile tunisino.
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